Proposta di implementazione del REGOLAMENTO per una conduzione collaborativa degli ORTI codificati con p.f. da 733/34 a 733/84

La prima edizione del regolamento in parola fu pattuita tra gli originali proprietari delle particelle in titolo, accatastate a cura della Cooperativa edilizia Ronchi, che le aveva assegnate con sorteggio tra i soci richiedenti.

La prima edizione del regolamento non dettagliava comportamenti che allora si ritenevano superflui tra i soci assegnatari, e riflette la gestione in Cooperativa Ronchi, che allora vigeva, ma poi le proprietà cooperative sono passate in proprietà individuale con atto del notaio Munari che nel 1989 così esplicitava: «è congiunta la proprietà della p.f.733/xx e la comproprietà della p.f.733/84 con la quota di 1/50»; se consideriamo, inoltre, che qualche particella è passata a nuovi proprietari che non erano soci della suddetta cooperativa, si evince la necessità di aggiornare la suddetta prima edizione del regolamento, precisando istruzioni d'uso utili a prevenire disturbi o danni nel nuovo contesto relazionale, ferma restando la necessità di adottare un testo con funzioni di coordinamento semplificate, sia perché sono sottese dal perdurante spirito collaborativo tra i proprietari, sia perché è esiguo l'ammontare dovuto per le spese ordinarie dei servizi comuni: circa 1000 euro/anno la cui parte preponderante è costituita dalle bollette per l'acqua di irrigazione.

[Pagina senza pretese di esaustività o imparzialità, modificata 2026.04.26; col colore grigio distinguo i miei commenti rispetto al testo attinto da altri]

Pagine correlate: regolamento originale, particelle

 

Il seguente testo è una BOZZA finalizzata a concordare una

NUOVA EDIZIONE del REGOLAMENTO ORTI

che potrebbe sostituire l'originale di 40 anni fa se venisse approvata

secondo quanto previsto dall'Art.13

 

REGOLAMENTO per una conduzione collaborativa degli ORTI

codificati con p.f. da 733/34 a 733/84 c.c. Rovereto

 

Art.1 (modificato) Al fine di tutelare l'ordine e il decoro nell'interesse comune e di prevenire disturbi o danni, ciascun proprietario degli orti in titolo si impegna a rispettare il presente regolamento, rispondendo anche dei comportamenti di propri familiari o di altre persone che delegasse all'utilizzo dell'orto; in particolare si impegna a

   a) comunicare al Fiduciario (funzione precisata nell'Art.9) il proprio recapito telefonico e indirizzo email, che sarà usato nel rispetto della privacy per i soli scopi della conduzione in parola;

   b) comunicare al Fiduciario le variazioni dei suddetti recapiti, comprese quelle relative ad eventuale proprietario subentrante o a un conduttore che il proprietario delegasse alla coltivazione e che dovrà preventivamente firmare una pattuizione vincolata al rispetto del presente regolamento;

   c) versare la quota spese annuale non appena il Fiduciario la richiedesse anche con passaparola o con un semplice avviso esposto negli orti;

   d) accettare che il Fiduciario possa fargli delle osservazioni relative al rispetto del presente regolamento.

 

Art.2 (invariato) È vietato introdurre animali e qualsiasi tipo di veicoli entro il perimetro degli orti.

 

Art.3 (invariato) È vietato eseguire qualsiasi tipo di opere permanenti, se non dopo preventiva autorizzazione scritta dell'autorità preposta.

 

Art.4 (poco modificato) È obbligatorio mantenere la pulizia, l'ordine e il decoro delle stradine di accesso alla zona orti, e dei relativi vialetti interni; a tal fine è vietato gettare rifiuti (erbacce, verdura, ecc.) negli orti non lavorati, nelle zone esterne agli orti, nei bidoni delle immondizie; i rifiuti non interrati andranno smaltiti secondo le norme vigenti per il rispetto ambientale.

 

Art.5 (modificato) È vietato inoltre:

   a) l 'accesso alla zona orti ai bambini di età inferiore ai 6 anni non accompagnati;

   b) qualsiasi tipo di gioco;

   c) lasciare aperti i cancelli d'ingresso;

   d) usare diserbanti o prodotti chimici che implicassero il patentino fitosanitario, ferme restando le responsabilità civili e penali in materia;

   e) diffondere al di fuori del proprio orto concimi o prodotti chimici ancorché leciti, diffondere acqua di irrigazione non richiesta, depositare materiali ed oggetti vari nei vialetti d'accesso e interni;

   f) piantare, o lasciare che crescano abbandonate, erbacce, ortaggi o arbusti che possano nuocere alle coltivazioni del vicino;

   g)  erigere steccati o recinzioni, lasciare materiali sui muretti divisori degli orti o piantarvi appresso pali o cespugli invasivi della superficie superiore del muretto, che deve essere lasciata interamente transitabile, a prescindere dalla mezzaria, da chi ne abbia parte di proprietà o comproprietà: in particolare è vietato porre ostacoli a ridosso del muretto perimetrale dei vialetti comuni (p.f.733/84), che deve restare transitabile senza impedimenti, ad esempio per evitare pozzanghere o neve;

   h) lasciare aperte le botole lungo il suddetto vialetto centrale o utilizzare i dispositivi di irrigazione in difformità da quanto più dettagliato nel successivo articolo 7;

 

Art.6 (modificato) Le eventuali serre, ferme restando le limitazioni eventualmente più restrittive imposte dalla salvaguardia dei diritti di terzi e dalle disposizioni comunali, non devono creare ombra agli orti vicini, né scaricarvi acqua o neve, né occupare volumi eccessivi per il decoro: allo scopo è vietato costruire un'eventuale serra che sia sagomata uscendo dal profilo appresso indicato, i cui limiti non sono derogabili nemmeno col consenso dei vicini:

 

Art.7 (sostanzialmente invariato) Raggruppamenti di orti in pertinenza all'uso dei pozzetti di irrigazione, denominati ordinatamente con le lettere A, B, C, D a partire dal pozzetto più a Nord sul vialetto comune (p.f. 733/84): per ragioni organizzative si suddividono in 4 gruppi gli orti che utilizzeranno i rispettivi pozzetti:

   - Gruppo A: orti da p.f. 733/34, a p.f. 733/40 e da p.f. 733/60 a p.f. 733/66

   - Gruppo B: orti da p.f. 733/41 a p.f. 733/46 e da p.f. 733/67 a p.f. 733/70

   - Gruppo C: orti da p.f. 733/47, a p.f. 733/53 e da p.f. 733/71 a p.f. 733/77

   - Gruppo D: orti da p.f. 733/54, a p.f. 733/59 e da p.f. 733/78 a p.f. 733/83.

   I pozzetti di irrigazione contengono i rubinetti erogatori dell'acqua; in attesa di sostituirli con erogatori esterni per ridurre il rischio di caduta nel pozzetto, questo è protetto con una botola metallica apribile per accedere ai rubinetti;

   a) chi lasciasse aperta la botola, si accollerebbe la responsabilità dei danni che potrebbero capitare ai transitanti che incappassero nel pozzetto; la botola ha due spigoli smussati previsti appositamente per consentire il passaggio del tubo innaffio anche mentre lo si usa e, pertanto, la botola va rimessa nel suo alloggiamento subito dopo aver aperto il suddetto rubinetto, non solo dopo averlo richiuso.

   b) Il tubo innaffio flessibile non deve essere abbandonato in pressione lasciando chiuso il getto regolabile: è indispensabile dopo l'uso chiudere sempre il rubinetto a monte del tubo, altrimenti il getto regolabile a valle potrebbe essere espulso dalla pressione, facendo disperdere decine di ettolitri di acqua in ore non presidiate;

   c) dopo aver chiuso il rubinetto a monte, si può lasciare il tubo radente il muro del sentiero oppure lo si può riporre nel pozzetto, ma piegandolo solo di lato, non avvolgendolo attorno al piantone del rubinetto.

 

Art.8 (modificato) Compiti ordinari e straordinari dei Coordinatori degli orti, impegni assunti senza compenso.

   a) Ogni gruppo di orti ha un Coordinatore che dura in carica un anno a partire dal primo Gennaio e che, dal 1989, è individuato in turnazione annuale automatica tra i proprietari delle particelle seguendo ordinatamente le liste indicate nel precedente paragrafo.

     A titolo esemplificativo sono qui di seguito elencate le particelle i cui proprietari sono Coordinatori di gruppo negli anni indicati a capo riga.

   b) entro il mese di Gennaio di ogni anno i Coordinatori possono eleggere a maggioranza un nuovo Fiduciario o confermare il precedente anche col silenzio assenso, o convocare l'Assemblea dei proprietari secondo i regolamenti condominiali, per eleggere entro Febbraio un nuovo Fiduciario, altrimenti resterebbe in carica quello dell'anno precedente se disponibile, altrimenti vedasi il successivo paragrafo;

   c) in assenza di un Fiduciario in carica, ciascun Coordinatore ha l'obbligo straordinario di verificare che l'erogazione dell'acqua d'irrigazione resti bloccata a monte del contatore fino a che non si sia trovato un nuovo Fiduciario o un amministratore esterno, per la cui ricerca essi si attivano mentre curano gli adempimenti amministrativi pendenti in vacanza del Fiduciario.

   d) Il Coordinatore ha i seguenti compiti ordinari, restando intesi che, in caso di sua indisponibilità, vengono surrogati dal Fiduciario anche implicitamente:

      - raccogliere nel suo gruppo, e conferire al Fiduciario, le quote necessarie a coprire le spese generali e particolari;

      - vigilare sul rispetto del regolamento e curare eventuali problematiche di pertinenza locale o generale, riferendo in merito al Fiduciario;

     - collaborare col Fiduciario per la manutenzione della strumentazione comune.

 

Art.9 (nuovo) Il Fiduciario è nominato dall'assemblea dei proprietari o, in subordine, dai Coordinatori; resta in carica, senza compenso, finché la sua disponibilità rimane accettata, il che può avvenire anche con il silenzio assenso dei Coordinatori, oppure finché sia sostituito nelle modalità indicate al precedente Art.8b, ferma restando la sua facoltà di presentare le dimissioni ai Coordinatori suddetti. Il Fiduciario

   a) conserva e aggiorna la documentazione relativa alla conduzione collaborativa degli orti e si presta con diligenza nel passaggio di consegne al subentrante;

   b) sulla base di un preventivo spese in linea con l'esperienzia maturata, stabilisce la quota annuale a copertura dovuta dai singoli proprietari, paga con la cassa di tali quote le utenze e la manutenzione che avesse commissionato, annota le entrate/uscite in un consuntivo che potrebbe essere visionabile a richiesta da uno dei Coordinatori;

   c) surroga i compiti ordinari del Coordinatore che fosse eventualmente assente o silente, potendo interpellare i proprietari anche a prescindere dai Coordinatori, in particolare per quanto riguarda il rispetto del regolamento e il pagamento delle quote;

   d) interfaccia Enti o soggetti privati che abbiano a che fare con i servizi comuni qui contemplati (ad esempio fornitori, manutentori, consortalità interne e confinanti), restando manlevato dal fatto che la presente gestione solidaristica della cosa comune si riconosce a responsabilità condivisa tra tutti i proprietari, eccettuati i casi di dolo o colpa grave.

 

Art.10 (modificato) Le spese ordinarie e straordinarie vengono divise in parti uguali tra i proprietari, salvo che non sia diversamente stabilito dall'assemblea dei proprietari.

 

Art.11 (invariato) Ogni proprietario è tenuto ad intervenire affinché non si verifichino atti vandalici che possano danneggiare o deturpare gli orti e le loro colture, comprese le recinzioni, i cancelli, e i viali di accesso.

 

Art.12 (invariato) Per quanto non previsto nel presente regolamento si richiamano le disposizioni di legge e del regolamento comunale in materia.

 

Art.13 (invariato) Il regolamento è vincolante per tutti i proprietari e può essere modificato, nel rispetto delle norme vigenti, dall'Assemblea dei proprietari secondo le modalità previste dalla legge per i regolamenti condominiali.